1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.
3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.
4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.
6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi di cui al comma 3 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.